CLP
Il Regolamento europeo n. 1272 del 16 dicembre 2008, noto come CLP, fissa i criteri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Servizi
- Notifica di sostanze
notifica all’ECHA di sostanze per l’inclusione delle stesse nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature - Classificazione di sostanze e miscele
- individuazione delle sostanze che determinano la classificazione di una miscela
- classificazione della miscela
- valutazione dell’idonea etichettatura ed imballaggio anche ai sensi dell’ADR
- assistenza nell’individuazione di laboratori per l’effettuazione dei test previsti dal CLP/REACH
- aggiornamento dell’etichettatura a seguito di revisione delle classificazioni armonizzate, dell’inventario, di nuove classificazioni o di auto-classificazioni
- supporto tecnico per l’auto-classificazione di sostanze e miscele
- redazione delle pertinenti schede di sicurezza
- Etichettatura ed imballaggio
individuazione dell’appropriato imballaggio ed etichettatura da apporre sugli imballaggi contenenti sostanze e miscele, eventuale riclassificazione e rietichettatura - Nome chimico alternativo
redazione della richiesta da inoltrare all’ECHA per l’utilizzo di una denominazione chimica alternativa nel caso in cui l’indicazione dell’identità chimica della sostanza contenuta nella miscela possa arrecare pregiudizio al segreto commerciale, in particolare ai diritti di proprietà intellettuale
Per ulteriori informazioni sull’argomento consulta la legislazione relativa al CLP
A partire dal 1 giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE (DSD) e la direttiva 1999/45/CE (DPD) saranno abrogate dal CLP mentre già a partire dal 01 dicembre 2010 le sostanze devono essere classificate con i criteri statuiti nel CLP. Tuttavia, al fine di consentire la classificazione delle miscele a norma della DPD, sulla scheda di sicurezza delle sostanze chimiche dovrà comunque essere riportata la classificazione ai sensi della DSD fino al 1 giugno 2015. Il CLP costituisce l’implementazione nell’Unione Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS») seppure con lievi ma significative differenze. Lo scopo del CLP è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare le sostanze e le miscele in conformità ai dettami del CLP prima di immetterle sul mercato. I fabbricanti e gli importatori devono notificare all’ECHA le sostanze entro un mese dalla loro immissione sul mercato. Il CLP è una normativa orizzontale e come tale ha valenza generale andandosi a “sommare” alle disposizioni specifiche determinate in altri regolamenti o direttive quali biocidi, fitofarmaci, cosmetici etc. Il CLP introduce alcune importanti novità tra cui 11 nuove classi di pericolo rispetto alla DSD andando così a definire in modo più completo le differenziazioni afferenti alle diverse proprietà fisiche, in alcuni casi fissa nuovi criteri di classificazione come per la tossicità acuta e gli esplosivi. Vengono altresì introdotti i “principi ponte” per la classificazione delle miscele utilizzando dati su miscele simili e informazioni sulle sostanze costituenti la miscela, le frasi di rischio (R) e i consigli di prudenza (S) sono sostituiti (quando vi è corrispondenza nel GHS) rispettivamente dalle indicazioni di pericolo (H) e dalle indicazioni di prudenza (P).